Organizzazione

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: http://www.decretotrasparenza.it/
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 Rendiconti dei gruppi consiliari regionali/provinciali (delle regioni, provincie autonome di Trento e Bolzano e provincie) con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo.

  • Atti e relazioni degli organi di controllo

 Tali disposizioni non riguardano gli enti locali

 Art. 28 c. 1

 Art. 28 - Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali

 1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.

 

Responsabili della Sicurezza

Settore

Responsabile

Qualifica

Sede

Datore di lavoro
Addante Anna Maria Dirigente scolastico  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Barbuio Alessandro  Esse Ti Esse s.r.l  
Rappresentante dei lavoratori (RLS)
Rotondo Giovanni Docente  
Addetti Primo Soccorso
Cavedon Matteo Docente Via C. Callegari

 

Galtarossa Massimo Docente Via C. Callegari

 

Bido Daniela Collaboratore scolastico Centrale

 

Visentin Luisanna Collaboratore scolastico Centrale

 

Tombari Valeria Docente Centrale
Gestione Emergenze e Lotta Antincendio
Scarante Francesco Assistente tecnico Via C. Callegari
  Di Carlo Roberto Collaboratore scolastico Via C. Callegari
  Muglia Davide Collaboratore scolastico Via C. Callegari
  Amadio Silvia Collaboratore scolastico Via G. Leopardi
  Beretta Massimo Assistente Amministrativo Centrale
  Bido Daniela Collaboratore scolastico Centrale
  Pacchini Mara Collaboratore scolastico Centrale
  Terri Giovanna Collaboratore scolastico Centrale
  Pavanello Pietro Assistente tecnico Centrale

 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Villanucci Cinzia

Collaboratrici della Dirigente:

      Prof.ssa Bianchini Lorenza,  prima collaboratrice

      Prof.ssa Di Riso Mariateresa, seconda collaboratrice e referente della sede di via G. Leopardi (ex-Natta)

      Prof.ssa Floriani Manuela, referente della sede di via C. Callegari (ex-Pendola)

 

    

Orario di apertura al pubblico

Giorni Ore
Da lunedì a sabato 7.50-13.50
Mercoledì 18.00-21.00
Giovedì 14.20-17.20

 

       

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA

  Art. 1    Finalità della Biblioteca

 La biblioteca dell’Istituto ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente, mediante una serie di servizi ad essa collegati rivolti a favorire negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione e nell'uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello studio e della ricerca. La biblioteca dell'Istituto è un laboratorio scolastico per l'attività formativa personale e collettiva, necessario a sostenere la didattica ordinaria ed i progetti specifici avviati dalla scuola.

 Art. 2    Funzioni della Biblioteca

 Le sue funzioni sono le seguenti:

  • raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, dizionari, ecc.), di interesse culturale-didattico, acquisito e incrementato annualmente dalla scuola;
  • raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, produzione degli studenti, ricerche, ecc.);
  • gestire il flusso di libri di testo in adozione concessi in comodato d’uso gratuito agli studenti;
  • mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della scuola i materiali conservati, sia nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia per attività didattica svolta nella biblioteca stessa da classi o gruppi o in modo individualizzato;
  • offrire occasioni di conoscenza di altre raccolte/forme di documentazione, riferite alla rete informatica o ad altre biblioteche collegate.

 Art. 3    Responsabilità e gestione

 In relazione a tali funzioni,

  • il Dirigente Scolastico unitamente al Collegio dei docenti provvede annualmente a designare il responsabile della biblioteca;
  • il responsabile a inizio d'anno imposta un piano di lavoro, concordato con il Dirigente scolastico, che prevede l'indicazione delle attività previste, i collaboratori, l'orario di apertura, le risorse materiali e finanziarie necessarie;
  • il responsabile potrà avvalersi della collaborazione di esperti esterni, di altri colleghi docenti, di personale ATA, di studenti per lo svolgimento delle attività previste, al fine di rendere più stabile e allargato il servizio della biblioteca;
  • la scuola fissa ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all'incremento della documentazione e dei materiali, alla gestione della biblioteca e delle attività ad essa collegate, per un miglior utilizzo delle strutture e strumenti in essa presenti;
  • il responsabile ed i suoi collaboratori, in rapporto al tempo convenuto con il Dirigente scolastico, provvedono a garantire i servizi propri della biblioteca; in particolare si occupano della idonea conservazione dei documenti, della catalogazione dei testi e altri materiali, della loro messa a disposizione, del supporto alla loro utilizzazione, della promozione dell'uso della biblioteca da parte degli studenti, della gestione dei libri di testo concessi in comodato d’uso;
  • il responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano acquisti, raccogliendo le richieste e i suggerimenti del personale docente, ATA, studenti, privilegiando i materiali destinati alla didattica e quelli relativi agli ambiti di specializzazione della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

 Art. 4    Orario di apertura

 Per l’orario di apertura e funzionamento della Biblioteca si farà riferimento a quanto, di volta in

volta, stabilito dalla Dirigenza e dal responsabile a inizio anno scolastico. Di norma non è consentito l’accesso alla biblioteca in modo autonomo fuori orario, fatta salva la possibilità di utilizzare il locale della biblioteca per lo svolgimento di riunioni autorizzate dal dirigente scolastico. Inoltre, in via eccezionale, qualora mancasse un locale idoneo a svolgere la lezione, gli insegnanti di sostegno possono accedere al locale della biblioteca insieme agli alunni da loro assistiti anche in altri orari. Durante le ore di presenza dell’insegnante di sostegno, non sono ammesse altre persone se non è presente un responsabile della biblioteca.

 Art. 5    Modalità di accesso ai servizi

 L’accesso è gratuito e possono usufruire dei servizi della Biblioteca gli allievi dell’Istituto, il corpo docente e il personale ATA. I servizi ad accesso libero erogati al pubblico sono:

  • accoglienza e informazioni sui molteplici servizi della biblioteca;
  • consultazione dei cataloghi;
  • consultazione del patrimonio librario;

Gli utenti hanno diritto a:

  • usufruire dei servizi offerti;
  • essere informati ed orientati sulle risorse possedute;
  • presentare proposte per l’acquisto di materiale non posseduto;
  • presentare reclami ed istanze, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

 Art. 6 Prestito e consultazione

 Sono ammessi alla consultazione ed al prestito gli alunni, i docenti, i genitori degli alunni, il personale dei servizi amministrativi e ausiliari. L’accesso al materiale deve avvenire sempre sotto la supervisione del responsabile della biblioteca o dell’operatore incaricato. Il pc e la stampante presenti in biblioteca sono ad uso esclusivo degli operatori incaricati.

Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione di Dizionari, Enciclopedie e Collane.

Il prestito è consentito di norma per un numero massimo di due opere per volta. La durata è di 30 giorni, rinnovabili previa richiesta di proroga; fanno eccezione le riviste e i testi dell’area moda, per i quali il prestito non deve superare i 15 giorni. Il prestito è strettamente personale e non può essere trasferito ad altri. Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati è tenuto a risarcire il danno arrecato: al detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera.

Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente.

Il prestito ordinario si chiude il 15 maggio. Dopo tale data si può solo restituire i volumi presi in prestito. Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Proroghe sono concesse solo agli alunni ammessi agli esami di Stato dietro preavviso. Gli studenti che abbandonano la scuola non potranno ritirare i propri documenti e gli studenti diplomati non potranno ritirare il diploma, se ancora in possesso di libri della biblioteca.

 Art. 7 Comodato d’uso

 La biblioteca dispone di un certo numero di libri di testo, in adozione per diverse discipline scolastiche, che può concedere in comodato d’uso gratuito agli studenti delle classi prime e seconde. Le norme che regolano il prestito son stabilite annualmente e fanno riferimento al bando regionale cui l’istituto partecipa per ottenere i fondi necessari all’acquisto dei testi.

I libri concessi in comodato sono di proprietà della scuola, pertanto al termine del loro utilizzo (alla conclusione del biennio) vanno restituiti. Se un libro viene perso, rovinato in maniera grave o impropriamente venduto, oppure se l’alunno desidera tenere uno o più testi di quelli ricevuti in comodato, deve acquistarne autonomamente una copia da restituire alla scuola.

 Art. 8 Norme di comportamento per l’utenza

 Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di attenersi alle seguenti disposizioni:

  • si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri documenti o strappi pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale documentario della Biblioteca;
  • sul materiale cartaceo (libri, riviste, giornali…) è vietato fare segni e scrivere alcunché. All’atto del prelievo di un volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali irregolarità o danni riscontrabili;
  • nella sala della Biblioteca è assolutamente vietato mangiare, bere, sedere per terra o sui tavoli, parlare a voce alta, disturbare in qualsiasi modo gli altri utenti, in sintesi tenere un comportamento irrispettoso e inadatto al luogo.
     

CONSULTAZIONI

     
         

 

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Dirigente scolastico: prof.ssa Cinzia Villanucci


Collaboratrici della Dirigente

prof.ssa Lorenza Bianchini

prof.ssa Mariateresa Di Riso

Funzione strumentale : PTOF/RAV
Prof.ssa Petrone Maria Teresa
 
 
Funzione strumentale : PCTO
 

Funzione strumentale : Inclusione (Disabilità/DSA-BES)

prof.ssa Valeria Bonato

prof.ssa Anna Cimminiello

Funzione strumentale : Benessere e sostegno
prof. Mingardo Federico
 
Funzione strumentale: Orientamento in entrata
Prof.ssa Lazzaretto Enrica

 

Funzione strumentale Innovazione didattica, formazione docenti  e nuove tecnologie

prof. Stefano Cappuccio

Funzione strumentale : Progetti Internazionali

Prof.ssa Zoletto Maria Cristina

 

Docenti responsabili di plesso

prof.ssa Lorenza Bianchini (sede centrale)

prof.ssa Mariateresa Di Riso (Succursale Natta)

prof.ssa Manuela Floriani (Succursale Pendola)

Serale : prof.ssa Mariateresa Di Riso, prof. Alessio Osler

 

Tutor neo-immessi

Per il Prof. A. Ruocco (B006) il tutor sarà il Prof. P. Candian,

per la Prof.ssa S. Caracciolo (A012) la Prof.ssa C. Montanaro,

per la Prof.ssa V. Lorenzoni (A026) la Prof.ssa S. De Luca.

 

Alfabetizzazione

Gruppo PNSD


Docenti Preposti alla Sicurezza

 
Responsabili dei sussidi

 

Sorveglianza

 

Responsabili dei laboratori

Docenti Coordinatori Classe (vedi file allegato)

 
Attachments:
Download this file (coordinatori  2.pdf)coordinatori as 20/21.pdf[ ]169 kB

 

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

  • Caselle di posta elettronica ordinaria istituzionale (PEO)

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Caselle di posta elettronica certificata istituzionalee (PEC)

            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  •  Recapiti telefonici

          Tel 049/657287

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: http://www.decretotrasparenza.it/
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

 

 Dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze.

  • Atto di nomina o di proclamazione con indicazione della durata dell’incarico/mandato elettivo
  • Curriculum
  • Compensi connessi all’assunzione della carica
  • Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
  • Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
  • Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti
  • Le dichiarazioni di cui all’art. 2 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono):
  • una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”
  • copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche
  • una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
  • Le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della Legge 441/1982 (limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentono):
  • un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi (Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche)
  • una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio)
  • copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (Entro un mese successivo alla cessazione dall’ufficio)

 note

 Da pubblicare entro 3 mesi dall’elezione/nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato/incarico salvo la documentazione relativa al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, che resta pubblicata fino alla cessazione del mandato/incarico.
Il decreto parla solo di parenti entro il secondo grado, non di affini quindi:
- genitori e figli (1°grado)
- fratelli e sorelle (2°grado)
- nipoti e nonni (2° grado)
Finita la pubblicazione, le informazioni relative alla situazione patrimoniale NON vengono trasferite nelle sezioni di archivio. In caso di mancato consenso è necessario darne evidenza.

Art. 13, c. 1, lett. a

 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

Art. 14

 Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

 Nota scuole

 L'unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA. Viene eletto allo scopo di elaborare e adottare gli indirizzi generali della scuola, nonché di determinare come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; viene presieduto da un genitore, mentre il segretario verbalizzante venga individuato di volta in volta.

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013. 

  1. Atto di nomina o di proclamazione
  2. Indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo: il Consiglio d'Istituto viene eletto ogni tre anni.
  3. Permanenza di legge delle informazioni sul sito: le informazioni qui riportate saranno disponibili per i tre anni di validità del Consiglio d'Istituto (es. fine 2011 - elezioni del 2014) e per i tre anni successivi (rimozione prevista dalla normativa alla fine del es. 2017).

Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d'Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né per i genitori degli alunni che svolgono il compito di rappresentanza delle famiglie. 

 

Data di inserimentoDocumento
  Decreto definitivo eletti nel Consiglio di Istituto triennio 2016/2019
  Membro Consiglio di istituto - Componente ata
  Provvedimento di decadenza menbro Consiglio di Istituto
  Composizione Consiglio di Istituto

 

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Art. 47 - Sanzioni per casi specifici

 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

 

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

 

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 Nessuna informazione relativa alla presente sezione risulta pubblicata.

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Uffici di segreteria

via M.Sanmicheli,8  83123 Padova (PD) Italia
tel. +39 049657287

Funzionamento Uffici

7:45 - 14:00 tutti i giorni (escluso il sabato)
15:00 - 17:30 Giovedì

Apertura al pubblico: Tutti i giorni (escluso il sabato) dalle ore 10.00 alle ore 12.00

                                Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30 (solo Ufficio didattica)

  

 

logo amministrazione trasparente

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Informazioni

  • Dati relativi all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
  • Illustrazione in forma semplificata dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

 

Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Direttore sga dott.ssa Vincenza Bagnato

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. 049657287

curriculum Europeo