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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  • Curriculum;
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

Data di inserimentoDocumento
  Dirigente scolastico Anna Maria Addante

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
  • Curriculum;
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco delle posizioni dirigenziali integrato anche da relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle P.A., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure di selezione.

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico

 

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni,individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.


 

Data di inserimentoDocumento
  Dirigente scolastico Anna Maria Addante

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Gli Atti di questa sezione sono reperibili in:

Albo on line

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

La Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.

Nominativi e curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione

Art. 10, c. 8, lett. c

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33
Art. 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

In considerazione delle particolarita' delle istituzioni scolastiche, del ridotto grado di esposizione al rischio corruttivo, delle attivita' da esse svolte, l'Autorita', come anticipato nel PNA 2016 (Delibera n. 831/2016), ritiene opportuno prevedere un adeguamento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14, in attuazione di quanto previsto all'art. 3, comma 1 ter. Anche le osservazioni ricevute nel corso della consultazione hanno evidenziato la peculiarita' della natura e delle funzioni svolte nonche' le ridotte dimensioni che caratterizzano le istituzioni scolastiche e che le distinguono dalle altre amministrazioni pubbliche ricomprese nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.
 

Pertanto, in un'ottica di semplificazione, per i dirigenti scolastici le misure di trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al comma 1, lettera da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lettera f).

  • Delibera ANAC n. 241 del 08/03/2017
    Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

    - Estratto delibera n.241 relativo ai Dirigenti scolastici
     
  • Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017
    Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

 

 

Dirigente Scolastico

 

Cognome Nome Tipo Incarico (*) Codice Istituto Denominazione Istituto Indirizzo E-Mail Recapito Telefonico Curriculum Vitae
Villanucci Cinzia EFF PDIS02200P IIS E. U. Ruzza   049657287

 

  • a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
    Contratto individuale di lavoro Prot. MIUR Padova R.U. ____ del __/__/____
    Contratto individuale di lavoro Prot. MIUR Padova R.U. ____ del __/__/____
    Decreto di Incarico a tempo determinato (triennale) USR Veneto Decreto n. ___ del __/__/____
  • b) il curriculum
  • c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
    Adempimento sospeso (vedi Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017]
  • d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
  • e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
    Nessuna informazione da valorizzare

 

 

Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: http://www.decretotrasparenza.it/
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;

  • Curriculum;
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico

 Art. 15, c. 1, 2

 Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

in albo on line

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità del vigente modello europeo

Gli obblighi previsti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione

Art. 10, c. 8, let. d

Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'articolo 9:

d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Note Scuola

Per posizione organizzativa si intende il conferimento a personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di particolari incarichi per il cui assolvimento sono richieste particolari competenze culturali e professionali. Destinatari di tali incarichi possono essere, secondo la contrattazione collettiva, solo i dipendenti appartenenti all’area apicale di ciascun comparto, ovvero l’area C o quella D per il solo comparto regioni – enti locali. (vedi documento)

Gli obblighi previsti dalla sezione Posizioni organizzative non riguardano questa pubblica amministrazione

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Dati relativi ai tassi di assenza del personale a tempo indeterminato, distinti per uffici di livello dirigenziale devono essere pubblicati trimestralmente

Art. 16, c. 3

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

area MIUR - tassi d'assenza del personale

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Elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei dipendenti pubblici

Art. 18, c. 1

Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

 

  • Download Elenco Incarichi (.csv)
  • Download Elenco Incarichi (.xls)
  • Download Elenco Incarichi (.xml)

 

in albo on line

Soggetto percettoreRagione incaricoData inizio/fine incaricoCompenso lordo erogato EURO

Sig.ra Ventura Margherita

atto

 Sostituzione D.S.G.A. 01/09/2017
31/08/2018
 

 

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Informazioni e riferimenti normativi

 

La documentazione relativa alla contrattazione nazionale è visionabile anche:

 

In allegato:

1 Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto A.S. 2018/2019:

2 Relazione Tecnico Finanziaria Contrattazione Integrativa A.S. 2018/19 del DSGA;

3 Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico;

 

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  • Conto annuale per le spese sostenute per il personale a tempo indeterminato (dati relativi al personale effettivamente in servizio, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse mansioni e aree professionali e tra gli uffici)
  • Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per fasce professionali e per uffici

Il conto annuale deve essere pubblicato entro il mese di maggio di ogni anno, il costo complessivo deve essere pubblicato annualmente.

Art. 16, c. 1,2

Art. 16 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 

I dati sono reperibili in:

Scuola in chiaro - IIS E.U.Ruzza Padova, cliccando sul nome del Plesso/Scuola.

 

 

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La comunicazione Prot. Aran n. 5150 del 16/6/17 e Prot. Cnel n. 874 del 16/6/17, indica che "...Per quanto previsto dall’art. 9 bis del d. lgs. 33/2013 e dall’art. 42 comma 2 del d. lgs. 97/2016, a partire dal 23 giugno 2017, le amministrazioni pubbliche potranno adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustrativa e tecnica, mediante l’invio all’Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata, dei suddetti documenti, nonché mediante l’indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi Aran-Cnel... Analogamente e per la medesima previsione normativa, le amministrazioni pubbliche potranno adempiere all’obbligo di pubblicare i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti ed accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche, mediante l’indicazione sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale all’archivio dei contratti ed accordi quadro nazionali reso disponibile dall’Aran..."

inserendo il codice fiscale: 80014600284

 

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