Si ricorda che gli alunni ripetenti dovranno svolgere nuovamente il percorso di alternanza così come avviene per le discipline costituenti il curricolo. A tal proposito si riporta una parte del testo dei chiarimenti interpretativi pubblicati dal MIUR lo scorso anno:
“Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n.90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di un’attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento”.